R.I.T.A.


Legge di Bilancio 2018

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
L. 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017


La legge di Bilancio 2018 introduce (commi 168 e 169) una nuova forma di rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.) che unifica e sostituisce le precedenti versioni contenute nella legge di stabilità e nel ddl Concorrenza del 2017, sostituendo integralmente l’art. 11 comma 4 d.lgs. 252/2005 in materia di anticipo della prestazione pensionistica.

La nuova R.I.T.A., che presuppone la maturazione dei 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare, consiste nell’erogazione frazionata del montante accumulato richiesto nel periodo che va dall’accettazione della richiesta al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Si articola in due tipologie:

1. Anticipo massimo di 5 anni

Iscritto cessato che, alla data di presentazione della domanda, possieda il requisito di almeno venti anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza e che maturi l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i 5 anni successivi;

2. Anticipo massimo di 10 anni

Iscritti inoccupati per un periodo superiore a 24 mesi che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i 10 anni successivi.

In entrambi i casi la parte imponibile dell’intero montante destinato all’erogazione in forma di R.I.T.A. è soggetto a tassazione sostitutiva con aliquota del 15-9% indipendentemente dal periodo di maturazione.

Circolare Covip prot. 888 del 8.2.2018
Circolare Covip prot. 4209 del 17.9.2020
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