FAQ


A) Il Fontedir
1. Che cos'è Fontedir?

Fontedir è il Fondo Pensione dei Dirigenti del Gruppo Telecom Italia, costituito nel dicembre 1986. E' un'associazione riconosciuta ai sensi della vigente normativa sui fondi pensione e ha personalità giuridica

2. Qual'è il suo scopo e come è organizzato?

Il Fondo non ha fine di lucro ed ha lo scopo esclusivo di provvedere a prestazioni di natura previdenziale, complementari rispetto ai trattamenti pensionistici obbligatori.
Fontedir è un fondo previdenziale a contribuzione definita e gestita con il criterio della capitalizzazione individuale.

1. Chi può aderire a Fontedir?

1. Le aziende del Gruppo TIM e quelle per cui il CdA di Fontedir abbia dato il consenso possono aderire a Fontedir;

2. I Dirigenti in servizio con rapporto di lavoro c/o le società aderenti possono di diri tto iscriversi al Fondo divenendone soci;

3. I familiari a carico degli iscritti.


B) Adesione
1. Come avviene l'adesione a Fontedir?

La domanda di adesione al Fondo si effettua sul sito mediante la:

  Procedura online

2. Quali sono le opzioni al momento dell'adesione?

1. opzione di trasferimento delle precedenti posizioni di Previdenza Complementare;

2. scelta della percentuale contributiva e destinazione del TFR;

3. scelta del/i comparto/i di gestione finanziaria delle risorse.

3. Quali sono le opzioni durante l'adesione?

1. possibilità di variare, o sospendere, la propria percentuale contributiva a proprio carico;

2. possibilità di variare i comparti di destinazione dei contributi non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente espressione di scelta;

3. possibilità di effettuare l'operazione di Switch tra i comparti di investimento, non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente espressione di scelta;

4. possibilità, dopo 8 anni di iscrizione alla Previdenza Complementare, di richiesta di un'anticipazione ai sensi di legge e secondo quanto descritto all'articolo 13 dello Statuto di Fontedir.

4. Quali sono gli adempimenti e le opzioni successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro?

Adempimenti:

1. per gli Associati non più in fase attiva di contribuzione viene trattenuta la quota annua, secondo quanto stabilito dal CdA, attualmente fissata a un importo di 120 €.

2. comunicare i nuovi riferimenti telefonici o di posta elettronica. Opzioni:

1. possibilità di effettuare l'operazione di Switch tra i comparti di investimento, non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente espressione di scelta;

2. possibilità di richiedere le prestazioni previste dal Fondo (pagamento di quanto maturato in forma di capitale e/o rendita, in base a quanto previsto dalle normative vigenti) nel caso in cui l'Associato abbia maturato i requisiti previsti dalla legge per il pensionamento;

3. possibilità di ritirare in tutto o in parte la posizione maturata in Fontedir ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Fondo;

4. possibilità, con 8 anni di iscrizione alla Previdenza Complementare, di richiedere di un'anticipazione ai sensi di legge e secondo quanto descritto all'articolo 13 dello Statuto di Fontedir.

Per maggiori chiarimenti sulle opzioni successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro consultare le:

  Opzioni


C) Criteri e modalità di iscrizione
2. Quali trattenute vengono effettuate sulla retribuzione dell'iscritto e quali sono le altre componenti atte a costituire la complessiva contribuzione periodica presso il Fondo?

Le trattenute effettuate sulla RGL (Retribuzione Globale Lorda) sono stabilite dagli accordi sindacali vigenti con le aziende, con una percentuale è definita tra il 2% ed il 10% della RGL, secondo quanto scelto da ogni aderente.

La seconda componente contributiva che confluisce al Fondo è quella versata dall'Azienda e determinata nelle percentuali di cui alla pagina:

  Aliquote contributive

La terza fonte di contribuzione al Fondo deriva dalla maturazione TFR in azienda.

3. Esistono trattenute che il Fondo opera a carico dell'Associato?

Per i soci attivi, Fontedir opera in assenza di prelievi, per il proprio funzionamento, a carico dei singoli associati e gli interi flussi contributivi vanno quindi a costituire il capitale gestito per conto di ogni singolo iscritto.

Per i soci non in fase di contribuzione, è prevista la trattenuta annua delle spese di cui alla lettera B punto 3 numero 1.

4. E' possibile dedurre il contributo Fontedir nella dichiarazione dei redditi?

Per i soci attivi il contributo a Fontedir è già direttamente dedotto dall'azienda, nei limiti previsti dalla legge. I soci non in fase di contribuzione che effettuino la contribuzione volontaria possono dedurre, negli stessi limiti, i contributi versati alla Previdenza Complementare.


D) Contribuzioni
1. Su quale retribuzione va calcolata la contribuzione Fontedir?

La RGL considerata ai fini del computo contributivo è quella utile al calcolo del TFR.

2. Con quale periodicità vengono versati i contributi?

I contributi vengono versati quattro volte l'anno, nel mese successivo alla fine di ogni trimestre solare. I contributi volontari possono invece essere versati ogni mese.

3. E' possibile la prosecuzione volontaria della contribuzione?

Gli iscritti che abbiano perso i requisiti di partecipazione e che non abbiano chiesto il riscatto o il trasferimento della posizione in dividuale, possono richi edere la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo. Per maggiori chiarimenti consultare l'area relativa alla:

  Contribuzione volontaria


E) Prestazioni del Fondo
1. Che tipo di prestazioni sono garantite dal Fondo?

Sono garantite le possibilità di anticipazione, di riscatto e di liquidazione per pensionamento, in capitale o in rendita, secondo quanto previsto dalle vigenti norme e dallo Statuto e Regolamento di Fontedir;

2. Quando matura il diritto alle prestazioni pensionistiche complementari?

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.


F) Anticipazioni
1. In quali casi e in qual misura è possibile richiedere un'anticipazione sulla posizione maturata presso il Fondo?

E' possibile ottenere un'anticipazione sulla posizione maturata presso Fontedir:

1. in qualsiasi momento per spese sanitarie per se, per i figli o per il coniuge, conseguenti a condizioni gravissime (terapie/interventi ricon osciuti dalle comp etenti strutture pubbliche ), nella misura del 75% della posizione maturata;

2. dopo almeno 8 anni di iscrizione alla Previdenza Complementare, nella misura del 75% della posizione, per acquisto o ristrutturazione della prima casa per se o per i figli;

3. dopo almeno 8 anni di iscrizione alla Previdenza Complementare nella misura del 30% della posizione per ulteriori esigenze del Dirigente.

Le somme e rogate dal Fondo a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, se cumulate, il 75% della posizione e possono essere reintegrate in qualsiasi momento a scelta d ell'iscritto, secondo modalità stabilite dal Fondo.

2. Quando matura il diritto alle prestazioni pensionistiche complementari?

Gli iscritti hanno diritto alle presta zioni di Fontedir nel momento in cu i maturino i diritti alle prestazi oni pensionistiche obbligatorie con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.


G) Riscatto e Liquidazione
1. E' possibile richiedere il riscatto della posizione prima del pensionamento?

E' possibile ottenere il riscatto della posizione presso il Fondo prima del pensionamento, dal momento in cui perda i requisiti di partecipazione (es.: risoluzione del rapporto di lavoro).

2. In quali specifici casi, in quale misura e a favore di quali soggetti è possibile ottenere un riscatto agevolato?

La normativa vigente prevede che gli iscritti possano riscattare in forma agevolata:

1. il 50% della posizione maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo che va da 12 a 48 mesi, in caso di mobilità o isopensione;

2. il 100% della posizione in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 ovvero per inoccupazione superiore a 48 mesi.

3. fino al 100% della posizione mediante l'istituto della RITA, con pagamento frazionato.

In caso di decesso del Dirigente, anche qualora non siano maturati i requisiti, tale facoltà di immediato riconoscimento alla prestazione pensionistica complementare, interamente in capitale, viene riconosciuta agli eredi o ai designati.

3. Cosa determina la qualifica di 'Vecchio iscritto' (iscritto alla Previdenza Complementare prima del 28.4.1993)?

Un Associato è considerato Vecchio Iscritto se ha aderito, senza soluzione di continuità, a qualsiasi forma di Previdenza Complementare entro il 28 aprile 1993.

Tale qualifica comporta il diritto alla prestazione interamente in forma di capitale anche in caso di maturazione della pensione, da far eventualmente valere con richiesta di applicazione del regime fiscale previgente.

La qualifica di vecchio iscritto maturata pressso un altro fondo, può essere portata in Fontedir solo attraverso il trasferimento della posizione individuale.


H) Rendita
1. Nel caso di prestazione in rendita al pensionamento, che tipo di trattamento periodico è ottenibile?

Le tipologie di rendita ottenibili in base alle convenzioni stipulate d al Fondo con due pimarie compagnie di assicurazioni sono:

1. vitalizia, che è quella rendita rivalutabile legata unicamente alla vita dell'assicurato;

2. reversibile, q uando al venir meno del titolare assicurato c'è un secondo soggetto che, in vita, ha diritto alla rendita rivalutabile;

3. con contro-assicurazione, quando in caso di premorienza dell'assicurato rispetto agli indicimedi di vita, i suoi eredi acquisiscono il capitale residuo:

Per maggiori chiarimenti consultare il:

  Documento sulle rendite


I) Trasferimenti
1. In quali casi è possibile chiedere il trasferimento a Fontedir della contribuzione versata ad un altro Fondo?

A seguito dell'iscrizione a Fontedir il Dirigente può chiedere il trasferimento delle riserve precedentemente accumulate in altri Fondi di Previdenza Complementare.

2. In quali casi è possibile chiedere il trasferimento a un altro Fondo della contribuzione versata a Fontedir?

E' possibile chiedere il trasferimento delle riserve accumulate presso Fontedir:

1. in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

2. durante il rapporto di lavoro trascorsi due anni di iscrizione: il singolo può eventualmente di trasferire la sua gestione presso un altro fondo, ma l'azienda non è più tenuta a versare la quota contributiva a proprio carico.


L) Fiscalità
1. Qual è il trattamento fiscale delle prestazioni del Fondo?

L'imposizione fiscale applicata alle prestazioni è così suddivisa:

1. contributi maturati al 31/12/2000;

2. contributi maturati dal 1/1/2001 al 31/12/2006;

3. contributi maturati dal 1/1/2007.

Per maggiori chiarimenti sulla tassazione in caso di pagamento in forma di capitale consultare l'area relativa alla:

  Imposizione fiscale


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