La Covip, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 14 comma 3 della vigente normativa (D.Lgs. 252/2005) secondo la quale, in caso di decesso dell’iscritto prima della maturazione del diritto alle prestazioni, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati.
La Covip ha fornito un chiarimento interpretativo relativamente ai soggetti che prevalgono nel riscatto della posizione dell'aderente in caso di premorienza, tenendo presente che il criterio ispiratore dell’intera legge 252 è quello di
valorizzare la volontà dell’aderente.
Ne consegue che:
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L’eventuale nomina di un beneficiario da parte dell’aderente sostituisce gli
eredi legittimi (il beneficiario designato prevale anche sugli eredi).
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Se l'aderente non designa il beneficiario, le somme sono riscattate dagli eredi.
Qualora l’aderente avesse in passato designato un beneficiario, quest'ultimo avrà la prevalenza sugli eredi. Se l’aderente intendesse revocare o riformulare la scelta potrà far pervenire apposita comunicazione presso il Fondo utilizzando il seguente:
• modulo BN - Designazione beneficiari